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Legge
45/99 (D.p.r
309/90):
Il D.p.r 9 ottobre 1990, n° 309, Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza. Il testo legislativo istituisce un Fondo nazionale
per la lotta alle droghe che finanzia interventi di carattere
preventivoe di reinserimento sociale, recupero e strutture a fini
terapeutico - sociali (es. comunità). Sono state molte le risorse
investite, ma solo in parte sono state destinate in senso stretto alla
prevenzione. Nel periodo 1990 – 1995 (sino al momento del
trasferimento delle competenze e di parte fondi alle Regioni) furono
circa mille i miliardi distribuiti dei quali circa la metà erogati ad
enti locali, in molti casi per progetti di prevenzione (tra cui i POLO,
attivati in 70 città dagli Enaip).
Le
due tendenze emerse negli anni:
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il
progressivo aumento delle risorse finanziarie per gli Enti
locali, triplicate nel corso di sei anni;
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la
centralità del nord Italia (metà delle risorse) ed, in esso,
delle grandi aree metropolitane.
Con
il trasferimento alle Regioni delle competenze connesse al Fondo per
la lotta alla droga, dal 1997 al 1999, sono messi a disposizione
delle Regioni altri 500 miliardi (su 800), con cui si finanziano
progetti che nel 41 % dei casi riguardano la prevenzione primaria
delle dipendenze. Dal 1999 la materia è
regolata dalla Legge 45/99.
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Legge 216/91:
La legge del 19 luglio 1991, n. 216 "Primi
interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in
attività criminose", nasce per dare attuazione a tutte le misure
previste dal nuovo Codice di procedura penale minorile del 1988. La
legge apre spazi per la prevenzione primaria, infatti prevede:
l’attività
di comunità di accoglienza dei minori temporaneamente allontanati
dall’ambito familiare;
l’attuazione
di interventi a sostegno delle famiglie in particolare per l’assolvimento
degli obblighi scolastici;
l’attività
di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei
quartieri a rischio (anche nelle scuole in orari extra didattici e
nel periodo estivo).
La
legge 216 è stata integrata dalla L. 465/94 che nel
prorogare il Fondo, esplicita che le considerazioni maggiori
riguardano iniziative che:
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prendano
in esame contesti molto degradati;
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risolvano
problematiche urgenti;
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realizzino
progetti tali da incidere realmente nelle situazioni
considerate;
-
attuino
interventi polifunzionali anche attraverso il lavoro
integrato di professionalità e organismi diversi (lavoro di
rete);
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contengano
precise indicazioni su tempi, modalità di realizzazione e
fattibilità dei progetti.
L’ammontare
complessivo dei finanziamenti erogati con la L. n. 216/91 è pari a quasi
250 miliardi in sei anni.
La
parte più consistente dei fondi sono stati stanziati a favore di enti
pubblici territoriali, piuttosto che ad associazioni e
cooperative.
Nella
distribuzione per macro aree regionali della ripartizione dei fondi,
a differenza del DPR 309, è maggiormente favorita l’area sud
– isole. Infatti all’area sud/isole nel 1995 va una
dotazione pari al 76 % del totale e, nel 1996, il 79
% del totale a disposizione.
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Inoltre,
visita
il sito www.censis.it
per consultare il Piano di valutazione dei primi interventi in favore
dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose
(05-07-1999)
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Legge
236/93 : agevola con finanziamenti l’imprenditoria
giovanile e rientra in questa "guida" perché tra i
beneficiari rientrano le società cooperative, comprese le
"mini cooperative" – per informazioni : Società per l’imprenditorialità
giovanile Spa, via Campo nell’Elba 30, tel. 0688311
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Legge
230/98 : "Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza". "Ringiovanisce" la legge del ’72 e
tra le altre cose istituisce l’Ufficio nazionale per il servizio
civile e la Consulta nazionale per il servizio civile. Dal 1°
gennaio ’99 il termine per presentare la domanda è ridotto a 15
giorni dalla data di arruolamento : nella domanda si è tenuti a
motivare le proprie scelte e ad indicare l’ambito in cui si
intende prestare il proprio servizio, allegando tutta la
documentazione che si ritiene opportuna per supportare la propria
scelta. La legge 424/99 istituisce tra l’altro la contabilità
speciale per il Fondo nazionale per il servizio civile.
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Legge
64/01 : ha istituito il servizio civile femminile ed è
in via di definizione il suo decreto applicativo. Le informazioni
relative ai bandi per concorrere ai circa 700 posti saranno
disponibili dal mese di settembre 2001 in poi. Per info: tel.
848.800.715 o www.serviziocivile.it
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Legge
331/00 "Nuove norme per l'istituzione del servizio militare
professionale"
Questa
legge rappresenta una svolta radicale nel rapporto tra giovani e
Forze Armate: il suo obiettivo è di trasformare entro i prossimi 6
anni l’esercito italiano in un esercito di professionisti,
riducendo il numero degli arruolati. La legge infatti abolisce la
leva obbligatoria. Saranno ancora chiamati a fare il militare i
ragazzi nati entro il 1985: i giovani nati dopo questa data
sceglieranno liberamente se fare o non fare il servizio militare,
salvo il caso di guerra. L’abolizione della leva obbligatoria
risponde a due grandi esigenze. La prima è quella di riconoscere la
libertà individuale, la seconda è quella di rispondere alle nuove
esigenze di difesa rispetto al mutato scenario internazionale. Tra
le tante novità previste dalla legge, viene introdotto un percorso
agevolato per l’inserimento nel mondo del lavoro dei volontari
dopo il congedo. Inoltre i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 26 anni
potranno comunque spendere un periodo della propria vita al
"servizio dello Stato" partecipando alla tutela e alla
salvaguardia del patrimonio naturale, storico-artistico, culturale
sia in Italia che all’estero.
A
seguito dell’entrata in vigore della Legge 331/2000 il parlamento
sarà chiamato anche a riformare il Servizio Civile. Questo infatti
è stato concepito sostanzialmente come alternativa al servizio
armato (obiezione di coscienza) : con l’abolizione del servizio
militare obbligatorio anche il servizio civile rischia di essere
totalmente svuotato.
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Circolare
133/96 Ministero Pubblica istruzione "Apertura della scuola
alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal
territorio".
Per
le associazioni giovanili (studentesche e non) si aprono nuovi
spazi: infatti questa circolare permette di entrare nelle scuole in
orario non scolastico per "starci". Si tratta di uno
strumento giuridico che incentiva il processo di valorizzazione del
ruolo delle scuole come centri di vita culturale e sociale aperti al
territorio, volte a creare le condizioni più idonee per favorire la
qualità dei processi educativi.
La
direttiva offre una risposta alla domanda degli studenti di un loro
più incisivo protagonismo nella vita scolastica, in coerenza con le
finalità istituzionali della scuola e nel rispetto degli specifici
ruoli di ciascuna delle componenti che in essa opera. Le singole
scuole possono accedere a fonti di finanziamento, nell’ambito
della propria autonomia, per promuovere iniziative complementari e
integrative dell’iter formativo degli allievi, per creare
occasioni e spazi di incontro da riservare loro per favorire l’apertura
della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti
dal territorio, in coerenza con le finalità formative
istituzionali.
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D.p.r.
249/98: "Statuto delle studentesse degli studenti della scuola
secondaria".
Lo
Statuto ridefinisce la scuola prioritariamente come "luogo di
formazione e di educazione mediante lo studio", riconducendo a
questa funzione essenziale tutti gli altri obiettivi e valori propri
della comunità scolastica: la crescita della persona, lo sviluppo
dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali
e professionali.
Ispirandosi
alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (0-18 anni
nel linguaggio giuridico internazionale), lo Statuto individua i
principi di un corretto rapporto fra studenti e docenti, basato
sulla pari dignità e sulla distinzione di ruoli, sul rispetto
reciproco e sulla cooperazione volta alla realizzazione delle
finalità della scuola.
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