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Gli strumenti per partecipare: Consulte e Forum

   

Oggi sono molteplici le forme giovanili di impegno e di attività nella società civile, tanto che si possono considerare come modalità di partecipazione alla vita della città, oltre l’associazionismo, il volontariato, anche il partecipare ad attività sportive, il fare musica insieme agli amici, suonare in una band, frequentare i centri di aggregazione giovanile (oratori, centri sociali, ma non solo), fino alle forme di espressionismo giovanile (i graffiti, ad esempio), ma anche e semplicemente il gruppo informale di amici ed oggi, probabilmente, il creare con le nuove tecnologie siti internet. 
Se questa è la richiesta, bisogna corrispondere con strumenti ed interventi che favoriscano l’associazionismo giovanile ed il suo rapportarsi con l’ente pubblico. Sono queste anche le disposizioni contenute nella “Carta Europea di partecipazione dei giovani”, documento che in Piemonte è stato adottato dal Consiglio Regionale ed è considerato il primo passo delle Amministrazioni comunali per avviare una progettualità verso il mondo giovanile. 
La Regione Piemonte nell’assegnazione dei contributi ai Comuni che avviano iniziative per i giovani (attraverso la L.R. 16/95, la cosiddetta “legge giovani” ) privilegia quegli Enti locali che hanno adottato questo documento promosso dal Consiglio d’Europa nel 1990, ma ancora poco conosciuto.

E' un documento elaborato dal Consiglio d'Europa: il “manifesto” delle politiche per e con i giovani. Poco conosciuto, vuole sviluppare la relazione di partecipazione fra giovani e istituzioni e in particolare le politiche per e con i giovani.
La "Carta" propone la scelta fra due modalità organizzative di partecipazione dei giovani ai processi decisionali, strutturate in organismi riconosciuti ufficialmente: 

 

struttura di concerto: prende la forma di una "Commissione per la Gioventù"

 

struttura di co-gestione: prende la forma di un "Consiglio Comunale dei Giovani"

 

Mancando un organismo di rappresentanza nazionale alcune regioni italiane (tra cui il Piemonte) hanno istituito consulte e consigli dei giovani, ma le esperienze locali sono comunque limitate.

La Legislazione vigente

 

Il più importante riferimento giuridico in materia di giovani è la Costituzione: infatti l’articolo 31 (II° comma) recita: "La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia, la gioventù".

Nonostante l’autorevolezza del principio costituzionale, in Italia non è stato creato un Ministero dedicato esclusivamente ai giovani lasciando questa competenza al Dipartimento per gli Affari sociali, né è stato creato un organismo nazionale di rappresentanza. Regioni, Province, Comuni, A.S.L., Scuola, Privato Sociale sono stati delegati dallo Stato a sviluppare questo tipo di interventi)

In seguito sono state due le leggi emanate che hanno dimostrato attenzione al mondo giovanile: il T.U. 309/90 e la legge 216/91 (che ora è confluita nella 285/97).

Entrambe, pur riguardando investimenti reali da destinare in favore di infanzia ed adolescenza, Non sono considerabili propriamente leggi di politiche giovanili poiché si rivolgono esclusivamente a settori cosiddetti di “disagio” ( marginalità delle tossicodipendenze legge 309/90; devianza minorile (Legge 216/91).)

Un passo avanti è stato fatto con l’approvazione della Legge n° 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" che istituisce un Fondo nazionale per stimolare interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente più naturale per i bambini: la famiglia naturale o, in alternativa, quella adottiva o affidataria.

La nuova legge propone una modalità diversa di lavoro, quella della progettazione comune, per riuscire davvero a tessere una rete sociale territoriale. 

A livello nazionale avrebbero dovuto essere approvate entro il 1999 due leggi in materia giovani: si tratta della prima "legge giovani", cioè una legge quadro che affronti in modo globale le questioni del lavoro, dell'aggregazione, della rappresentanza, del tempo libero, dei servizi, della casa, degli spazi, delle produzioni culturali giovanili, dell'informazione.

La seconda legge avrebbe dovuto essere quella inerente l’istituzione di un "Coordinamento nazionale degli Informagiovani". Ma ad oggi il Parlamento non ha ancora discusso nessuno di questi due disegni di legge.
Pur essendo arduo contabilizzare tutte le risorse e gli interventi destinate alle politiche per infanzia, adolescenza e giovani, la tabella fornisce una stima valida fino al 2001 per le tre maggiori leggi nazionali che hanno destinato risorse in materia in questi ultimi dieci anni.

   

LEGGI RISORSE (in milioni di Euro)

D.P.R. 309/90

929,60 circa

Legge 216/91

129,10 circa

Legge 285/97

543,80 circa

Totale

1.602,60 circa

  

Per un approfondimento su leggi e programmi nazionali, è possibile vedere la documentazione, inserita nell'archivio.

 


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