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Gli
strumenti e le azioni
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Oggi
sono molteplici le forme giovanili di impegno e di attività nella
società civile, tanto che si possono considerare come modalità di
partecipazione alla vita della città, oltre l’associazionismo, il
volontariato, anche il partecipare ad attività sportive, il fare
musica insieme agli amici, suonare in una band, frequentare i centri
di aggregazione giovanile (oratori, centri sociali, ma non solo),
fino alle forme di espressionismo giovanile (i graffiti, ad esempio),
ma anche e semplicemente il gruppo informale di amici ed oggi, probabilmente,
il creare con le nuove tecnologie siti internet. E'
un documento elaborato dal Consiglio d'Europa: il “manifesto” delle
politiche per e con i giovani. Poco conosciuto, vuole sviluppare
la relazione di partecipazione fra giovani e istituzioni e in particolare
le politiche per e con i giovani.
Mancando
un organismo di rappresentanza nazionale alcune regioni italiane
(tra cui il Piemonte) hanno istituito consulte e consigli dei giovani,
ma le esperienze locali sono comunque limitate. |
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Il più importante riferimento giuridico in materia di giovani è la Costituzione: infatti l’articolo 31 (II° comma) recita: "La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia, la gioventù". Nonostante l’autorevolezza del principio costituzionale, in Italia non è stato creato un Ministero dedicato esclusivamente ai giovani lasciando questa competenza al Dipartimento per gli Affari sociali, né è stato creato un organismo nazionale di rappresentanza. Regioni, Province, Comuni, A.S.L., Scuola, Privato Sociale sono stati delegati dallo Stato a sviluppare questo tipo di interventi) In seguito sono state due le leggi emanate che hanno dimostrato attenzione al mondo giovanile: il T.U. 309/90 e la legge 216/91 (che ora è confluita nella 285/97). Entrambe, pur riguardando investimenti reali da destinare in favore di infanzia ed adolescenza, Non sono considerabili propriamente leggi di politiche giovanili poiché si rivolgono esclusivamente a settori cosiddetti di “disagio” ( marginalità delle tossicodipendenze legge 309/90; devianza minorile (Legge 216/91).) Un passo avanti è stato fatto con l’approvazione della Legge n° 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" che istituisce un Fondo nazionale per stimolare interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente più naturale per i bambini: la famiglia naturale o, in alternativa, quella adottiva o affidataria. La nuova legge propone una modalità diversa di lavoro, quella della progettazione comune, per riuscire davvero a tessere una rete sociale territoriale. A livello nazionale avrebbero dovuto essere approvate entro il 1999 due leggi in materia giovani: si tratta della prima "legge giovani", cioè una legge quadro che affronti in modo globale le questioni del lavoro, dell'aggregazione, della rappresentanza, del tempo libero, dei servizi, della casa, degli spazi, delle produzioni culturali giovanili, dell'informazione. La
seconda legge avrebbe dovuto essere quella inerente l’istituzione
di un "Coordinamento nazionale degli Informagiovani". Ma ad oggi il
Parlamento non ha ancora discusso nessuno di questi due disegni di
legge.
Per un approfondimento su leggi e programmi nazionali, è possibile vedere la documentazione, inserita nell'archivio. |
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